Approvato nella notte tra il 6 e il 7 luglio dal Consiglio dei ministri il decreto-legge semplificazioni introduce importanti novità in tema di tutela dell’ambiente e green economy.
Alcuni esempi: tempi più rapidi per l’assegnazione ai Commissari dei fondi per contrastare il dissesto idrogeologico; razionalizzazione degli interventi nelle zone economiche ambientali; semplificazione di progetti e interventi sugli impianti da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli.
“Abbiamo voluto imprimere una ulteriore accelerazione alla green economy e al green new deal – ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – con un occhio particolare agli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità sostenibile, per la semplificazione e accelerazione delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale e la prevenzione del dissesto idrogeologico”.
Il decreto prevede una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabile dall’Italia agli altri Paesi europei, l’estensione ai Comuni fino a 20mila abitanti del meccanismo dello "scambio sul posto altrove" per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. E, ancora, un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.
Tra le altre misure introdotte, anche la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche.
Di seguito riportiamo l’articolo 46 della bozza del 6 luglio del DL Semplificazioni.
Articolo 46 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)
1. All’articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole “agevolata e sovvenzionata,” sono inserite le seguenti: “nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti”.
2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “anche per impianti di potenza superiore a 200 kW” sono inserite le seguenti: “nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.